In Italia la cornice è l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: strumenti da cui derivi controllo a distanza si installano solo per esigenze organizzative, di sicurezza o tutela del patrimonio, con accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato. Gli strumenti di lavoro (PC, email) sono esentati dall'accordo, ma restano due paletti: informativa preventiva chiara ai dipendenti e rispetto del GDPR – minimizzazione, niente controllo massivo o occulto. Il Garante sanziona regolarmente chi conserva a lungo i metadati della posta o ripesca i log per fini disciplinari mai dichiarati – quanto si possono tenere i log. La via sana: log raccolti per sicurezza con retention corta e accessi tracciati – logging fatto bene – policy scritta e trasparente, e il registro dei trattamenti che racconta la stessa storia.
Si può controllare cosa fanno i dipendenti sul PC aziendale? Cosa dice la legge
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